Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 154


abrogato RIMBORSO SPESE A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI
[1. Per lavori su beni né precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, né precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 153, comma 1, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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