Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 144


abrogato INTEGRAZIONE DEGLI ELENCHI
[1. Il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139, su proposta del soprintendente competente.
2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni interessati affinché provvedano alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa planimetria resta altresì depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione come previsto dall'articolo 140, comma 6.
3. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.
4. L'integrazione dell'elenco è approvata con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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