Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 142


abrogato PUBBLICITÀ DELL'ELENCO
[1. Elenco approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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