Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 141


abrogato APPROVAZIONE DELL'ELENCO
[. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla Regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.
2. La Regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco, apportandovi le modifiche ritenute opportune.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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