Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 133


abrogato VIOLAZIONI IN MATERIA DI AFFISSIONE
[1. Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimità di essi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dal soprintendente. In caso di inotemperanza, il soprintendente provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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