Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 124


abrogato VIOLAZIONI IN MATERIA DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE
[1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 309,87 a euro 3.098,74:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all'articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni indicati nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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