Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 120


abrogato COLLOCAZIONE E RIMOZIONE ILLECITA
[1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da euro 774,69 a euro 38.734,27 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni appartenenti agli enti di cui all'articolo 5.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell'articolo 6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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