Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 118


abrogato CAPO VII Sanzioni - SEZIONE I Sanzioni penali - (OPERE ILLECITE)
[1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da euro 774,69 a euro 38.734,27:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 2, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell'articolo 6;
b) chiunque procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, senza l'autorizzazione del soprintendente, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 6;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 2, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente a norma dell'articolo 28.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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