Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 116


abrogato CATALOGO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E DI RIPRESE DI BENI CULTURALI
[1. Il capo dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali, prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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