Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 114


abrogato USO DEI BENI CULTURALI
[1. Il Ministero può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale.
2. Il capo dell'istituto determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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