Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 113


abrogato CONCESSIONE DEI SERVIZI
[1. I servizi indicati all'articolo 112 possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione.
2. Le concessioni per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con l'affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria.
3. I funzionari preposti agli istituti di cui all'articolo 99, comma 1, d'ora in poi indicati come «capo dell'istituto», provvedono all'affidamento in concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi.
4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita per non più di due volte.
5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero l'integrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a quelli indicati nell'articolo 99, comma 1.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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