Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 106


abrogato VISITA PUBBLICA DI BENI CULTURALI
[1. Sono soggette a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) già dichiarati a norma dell'articolo 6 che rivestano altresì un interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate a norma dell'articolo 6.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate con il proprietario; in caso di mancato accordo possono essere disposte dal Ministero, tenuto conto delle esigenze del domicilio e della proprietà.
4. Sono fate salve le disposizioni dell'articolo 45.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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