Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 102


abrogato MOSTRE O ESPOSIZIONI
[1. Il Ministero dichiara, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali.
2. È soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all'esposizione:
a) di opere d'arte di proprietà dello Stato, assentito dall'ufficio competente;
b) di opere d'arte costituenti beni culturali a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a), di proprietà di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro, o dichiarati a norma dell'articolo 6;
c) di beni archivistici.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
4. Il regolamento individua i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrità e fruizione pubblica delle opere.
5. L'autorizzazione può essere subordinata all'adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere
6. L'autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella prevista dall'articolo 22.
7. I provvedimenti indicati dal presente articolo sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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