abrogato [1. Dopo l'articolo 8-quater del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-quinquies. - 1. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'Ufficio di proprieta' industriale d'origine, il suo titolare puo' depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data della registrazione internazionale, con l'eventuale priorita' riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.
La domanda e' depositata nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale, e puo' riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.
Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.". ]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)