Decreto Legislativo del 1999 numero 447 art. 2


abrogato
[1. Dopo l'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis. - 1. I marchi internazionali designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformita' al disposto degli articoli da 32 a 33-bis.
Le osservazioni e le opposizioni avverso un marchio internazionale designante l'Italia in base all'accordo di Madrid e al relativo protocollo sono proposte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed i relativi termini per la presentazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la pubblicazione nella 'Gazette OMPI des marques internationales'.".]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

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