Decreto Legislativo del 1999 numero 447 art. 16


abrogato CAPO II Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, contenente disposizioni regolamentari in materia di marchi d'impresa, modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993
[1. Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, e' inserito il seguente:
"Art. 33. - 1. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 32-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche:
a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui e' basata l'opposizione e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso puo' beneficiare, nonche', se del caso la loro traduzione in lingua italiana;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal registro delle domande o dei marchi registrati tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) la procura o la lettera di incarico a favore del mandatario ai sensi dell'articolo 77 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche.
Il richiedente deve presentare l'istanza di cui all'articolo 32-ter, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni. Tuttavia se il termine di cui all'articolo 42 del citato regio decreto scade nelle more del procedimento di opposizione, l'istanza predetta puo' essere presentata dal richiedente entro i sessanta giorni successivi a tale scadenza.
Se l'opposizione e' sospesa ai sensi dell'articolo 32-quater, comma 1, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio dell'opponente.".]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

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