Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 98-ter


SEZIONE II Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti (PROSPETTO D'OFFERTA)

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta di quote di fondi aperti o azioni di Sicav ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto completo e il prospetto semplificato destinati alla pubblicazione.
2. I prospetti contengono le informazioni che, a seconda delle caratteristiche del prodotto e dell'emittente, sono necessarie affinchè gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi rischi. Le informazioni contenute nei prospetti devono essere riportate in una forma chiara, facilmente comprensibile e analizzabile.
3. La pubblicazione dei prospetti è disciplinata dalla Consob secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento.
4. Il prospetto semplificato può costituire il documento valido per l'offerta in Italia, fatta salva la necessità della traduzione nel caso di offerte di quote o azioni di OICR aperti ai sensi degli articoli 42 e 50, comma 2.
5. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11.
(Il Capo I, comprendente in origine gli articoli da 94 a 101, già modificato dall'art. 9, comma 1, L. 18 aprile 2005, n. 62 e dagli artt. 11, comma 2, e 14, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, è stato così sostituito con l’attuale, comprendente gli articoli da 93-bis a 101, dall’art. 3, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51)

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