Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 98-quinquies


OBBLIGHI INFORMATIVI

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano:
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell'offerta;
b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 98-ter fino a un anno dalla conclusione dell'offerta.
2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 98-quater, comma 3, nonchè ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e).
3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 98-ter.
(Il Capo I, comprendente in origine gli articoli da 94 a 101, già modificato dall'art. 9, comma 1, L. 18 aprile 2005, n. 62 e dagli artt. 11, comma 2, e 14, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, è stato così sostituito con l’attuale, comprendente gli articoli da 93-bis a 101, dall’art. 3, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51)

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