Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 83-duedecies


IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 10 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 prevengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 10 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 10 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.
(Comma così modificato dalla lettera d) del comma 10 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.
(L’originario Titolo II, comprendente gli articoli da 80 a 90 – già modificato dall’art. 9.61, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, dall’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dall’art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 14, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 - è stato così sostituito con l’attuale Titolo II, comprendente gli articoli da 79-quater a 90, dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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