Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 83-bis


CAPO II Disciplina della gestione accentrata - SEZIONE I Gestione accentrata in regime di dematerializzazione (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da documenti.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento indicato dall'articolo 81, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina della presente sezione.
(L’originario Titolo II, comprendente gli articoli da 80 a 90 – già modificato dall’art. 9.61, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, dall’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dall’art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 14, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 - è stato così sostituito con l’attuale Titolo II, comprendente gli articoli da 79-quater a 90, dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 83-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti