Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 8


VIGILANZA INFORMATIVA

1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106.
(Comma inserito dall’ art. 22, comma 5, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
(Comma così modificato dall'art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.
(Comma così modificato dall'art. 9.49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e, successivamente, dall’ art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
(Comma così modificato dall'art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e, successivamente, dall’ art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le SIM, le società di gestione del risparmio, le Sicav o delle Sicaf o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario.
(Comma sostituito dall'art. 9.49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così modificato dall'art. 40, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dall’ art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)
5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 3, lettera c).
(Comma inserito dall'art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento.
(Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. c), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)

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