Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 79-ter


CONSOLIDAMENTO DELLE INFORMAZIONI

1. Al fine di garantire che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, la Consob, sentita la Banca d'Italia, può individuare con regolamento misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e della relativa pubblicazione.
(Il capo II-bis, comprendente gli articoli 79-bis e 79-ter, è stato aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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