Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 79-quater


TITOLO II Gestione accentrata di strumenti finanziari (DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente titolo per «intermediari» si intendono i soggetti, individuati dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1, abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti (368).
(L’originario Titolo II, comprendente gli articoli da 80 a 90 è stato così sostituito con l’attuale Titolo II, comprendente gli articoli da 79-quater a 90, dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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