Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 76


VIGILANZA SUI MERCATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

1. Ferme restando le competenze della CONSOB ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.
(Periodo così sostituito dalla lettera a) del comma 15 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2. La Banca d'Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall'articolo 74, comma 2.
2-bis. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonchè eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attività della società di gestione. A tale fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 15 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2-ter. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 15 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2-quater. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 187-octies.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 15 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
3. Si applica l'articolo 75. I poteri e le attribuzioni della CONSOB ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.

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