Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 75


PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A TUTELA DEL MERCATO E CRISI DELLA SOCIETA' DI GESTIONE

1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla CONSOB i poteri della Banca d'Italia.
2. La Consob può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63 quando:
a) la società di gestione non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espressamente;
b) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da più di sei mesi;
c) la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
d) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
e) la società di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente capo.
(Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 14 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2-bis. La procedura di cui al comma 1 può determinare la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 14 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.
5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 14 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere.

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