Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 70


COMPENSAZIONE E GARANZIA DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI (Rubrica così sostituita dall'art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.
(Comma prima sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e poi così modificato dalle lettere a) e b) del comma 10 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:
a) le risorse finanziarie delle società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;
b) i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;
c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi può partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri.
(Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 10 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.
2-bis. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.
(Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 10 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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