Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 63


AUTORIZZAZIONE DEI MERCATI REGOLAMENTATI

1. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:
a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;
b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un programma di attività che illustra i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione.
(Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato.
3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
4. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

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