Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 50


ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, commi 3 e 4.
(Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274)
2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.

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