Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 49


FUSIONE E SCISSIONE

1. La SICAV non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo o al capo II del presente titolo.
(Comma così modificato dal comma 3 dell’art. 8, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2. Alla fusione e alla scissione delle SICAV si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
3. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia sentita la CONSOB.
(Comma così sostituito dall'art. 9.60, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
4. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste dal codice civile.
(Comma così sostituito dall'art. 9.60, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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