Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 34


CAPO II Fondi comuni di investimento (AUTORIZZAZIONE DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO)

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:
(Alinea così modificato dal comma 2 dell’art. 8, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
a) sia adottata la forma di società per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13;
(Lettera così sostituita dall'art. 9.56, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
(Lettera così sostituita prima dall'art. 9.56, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole «società di gestione del risparmio».
2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.

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