Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 32-ter


RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DI CONTROVERSIE

1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino all'istituzione di tali procedure, si applica l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
(Il capo IV-bis, comprendente gli articoli 32-bis e 32-ter, è stato aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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