Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 29


BANCHE

1. Alla prestazione all'estero di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario.
(Comma così sostituito dal comma 3 dell’art. 5, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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