Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 28


IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE

1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:
a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f);
b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia;
(Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 5, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;
d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti autorità dello Stato d'origine;
e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 5, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 5, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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