Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 27


IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la CONSOB sia stata informata dall'autorità competente dello Stato d'origine.
(Comma così modificato dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ivi incluse le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.
(Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
4. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 27"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti