Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 196


SANZIONI APPLICABILI AI PROMOTORI FINANZIARI

1. I promotori finanziari che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 129.114;
c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
d) radiazione dall'albo.
2. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
(Comma così modificato dal comma 26 dell’art. 1, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101)
3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
4. Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

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