Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 193


INFORMAZIONE SOCIETARIA E DOVERI DEI SINDACI, DEI REVISORI LEGALI E DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE (Rubrica così sostituita dall'art. 40, comma 20, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:
(Alinea così modificato dall’ art. 5, comma 17, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017)
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
(Lettera così modificata dall’ art. 5, comma 17, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017)
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa of-fensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
(Lettera così modificata dall’ art. 5, comma 17, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017)
(Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett. n), n. 1), L. 18 aprile 2005, n. 62, sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. o), L. 28 dicembre 2005, n. 262 e modificato dall'art. 3, comma 22, lett. a) e b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, dall'art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51, a decorrere dal 24 aprile 2007, dall'art. 1, comma 11, lett. a), D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195 e dall’ art. 5, comma 11, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 10, lett. a), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25)
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, una delle seguenti sanzioni amministrative:
(Alinea così modificato dall’ art. 5, comma 17, lett. d), D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017)
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
(Lettera così modificata dall’ art. 5, comma 17, lett. e), D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017)
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa of-fensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 10, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25)
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 10, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25)
[1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
(Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. n), n. 2), L. 18 aprile 2005, n. 62)]
(Comma abrogato dall’ art. 5, comma 11, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)
[1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.
(Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. n), n. 2), L. 18 aprile 2005, n. 62)]
(Comma abrogato dall’ art. 5, comma 11, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.
(Comma inserito dall'art. 1, comma 11, lett. b), D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 10, lett. c), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25)
[1-quinquies. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila:
a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito;
b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a);
c) agli emittenti o ai terzi collegati come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 2, D.Lgs. 5 ottobre 2010, n. 176 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 1, comma 5, D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66)]
(Comma abrogato dall’ art. 5, comma 17, lett. f), D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017)
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:
(Alinea modificato dall’ art. 5, comma 17, lett. g), D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017. Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall’ art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172)
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
(Lettera così modificata dall’ art. 5, comma 17, lett. h), D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017)
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa of-fensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
(Lettera così modificata dall’ art. 5, comma 17, lett. i), D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017)
(Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett. n), n. 3), L. 18 aprile 2005, n. 62, dall'art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito dall'art. 1, comma 11, lett. c), D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 3-quinquies, lett. b), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33. Infine il presente comma è stato sostituito dall’ art. 5, comma 11, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Da ultimo il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 10, lett. d), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25)
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:
(Alinea così modificato dall’ art. 5, comma 17, lett. l), D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017)
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
(Lettera così modificata dall’ art. 5, comma 17, lett. m), D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017)
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa of-fensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 10, lett. e), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25)
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 10, lett. e), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25)
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 10, lett. e), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25)
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 10, lett. e), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25)
[2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a).
(Comma inserito dall’ art. 5, comma 11, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)]
(Comma soppresso dall’ art. 1, comma 10, lett. f), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25)
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:
(Alinea modificato dall’ art. 5, comma 11, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Successivamente il presente alinea è stato così modificato dall’ art. 1, comma 10, lett. g), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25)
a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
(Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. g), L. 28 dicembre 2005, n. 262)
[b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.]
(Lettera abrogata dall'art. 40, comma 21, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.
(Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. n), n. 4), L. 18 aprile 2005, n. 62 e, successivamente, così sostituito dall'art. 37, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262)
[3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(Comma aggiunto dall’ art. 5, comma 11, lett. g), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)]
(Comma abrogato dall’ art. 5, comma 17, lett. n), D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017)
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 10, lett. h), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 193"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti