Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 192


OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO

1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.
(Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229)
2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:
a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4;
(Lettera così modificata dall’art. 5, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229)
a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis;
(Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7;
(Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110;
b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis.
(Lettera aggiunta dall’art. 5, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229)
3. [Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila].
(Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 e poi abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)

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