Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 19


AUTORIZZAZIONE

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:
(Alinea così sostituito dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
a) sia adottata la forma di società per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole «società di intermediazione mobiliare»;
c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonchè una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;
(Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'articolo 13;
(Lettera così sostituita dall'art. 9.55, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
(Lettera così sostituita prima dall'art. 9.55, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazione richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi e delle attività autorizzati.
(Comma così modificato dalla lettera d) del comma 4 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.
(Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 4 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonchè l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario.
(Comma così sostituito dalla lettera f) del comma 4 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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