Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 182


AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.
(Comma così modificato dal comma 14 dell’art. 1, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101)
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.
(Il presente titolo I-bis, comprendente gli articoli da 180 a 187-quaterdecies, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-bis, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. 18 aprile 2005, n. 62)
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).
(Comma aggiunto dal comma 15 dell’art. 1, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101)

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