Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 18


TITOLO II Servizi e attività di investimento - CAPO I Soggetti e autorizzazione - (SOGGETTI) (Rubrica così modificata dal comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
(Comma così sostituito prima dall'art. 5, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274, e poi dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonchè il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis).
(Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
3-bis. Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g).
(Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:
a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività;
(Lettera così sostituita dalla lettera d) del comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

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