Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 175


abrogato FALSITÀ NELLE RELAZIONI O COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

[1. Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della società di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla società assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa euro 1.032 a euro 10.329].
(Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61)

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