Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 168


CONFUSIONE DI PATRIMONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 5.164 a euro 103.291.
(Articolo così modificato dal comma 3 dell’art. 16, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto)

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