Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 166


PARTE V Sanzioni - TITOLO I Sanzioni penali - CAPO I Intermediari e mercati - (ABUSIVISMO)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
(Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 16, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto)
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento.
(Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 16, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto)
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.
3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.
(Comma prima sostituito dall'art. 9.91, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 16, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto)

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