Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 164


abrogato RESPONSABILITÀ

[1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2407, del codice civile.
(Comma così modificato dall'art. 9.89, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati].
(Articolo abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

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