Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 163


PROVVEDIMENTI DELLA CONSOB

1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:
a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;
c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;
d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.
(Gli attuali commi 1 e 1-bis sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, L. 28 dicembre 2005, n. 262)
1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione.
(Gli attuali commi 1 e 1-bis sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, L. 28 dicembre 2005, n. 262)
2. La CONSOB dispone la cancellazione dell'albo speciale quando:
a) le irregolarità sono di particolare gravità;
b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo speciale e la società non provvede a ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi, assegnato dalla CONSOB;
c) la società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1;
c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
(Lettera aggiunta dall'art. 18, L. 28 dicembre 2005, n. 262)
3. La CONSOB può altresì disporre la cancellazione dall'albo speciale delle società di revisione che per un periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto incarichi di revisione comunicati alla CONSOB ai sensi dell'articolo 159.
4. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli interessati e al Ministero di grazia e giustizia; quest'ultimo comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale è comunicato immediatamente alle società che hanno conferito l'incarico di revisione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159, comma 6.
(Per l'abrogazione del presente articolo vedi il contributo disposto del comma 21 dell’art. 40 e del comma 1 dell'art. 43, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

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