Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 154-bis


SEZIONE V-BIS Informazione finanziaria (DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI)

1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
(Comma così modificato prima dal comma 15 dell’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e poi dal comma 9 dell'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195)
2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
(Comma così modificato dal comma 15 dell’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
(Comma così modificato dal comma 15 dell’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
4. Il consiglio di amministrazione vigila affinchè il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonchè sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
(Comma così sostituito dal comma 15 dell’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:
a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonchè della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter;
(Comma così sostituito prima dal comma 15 dell’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e poi dal comma 9 dell'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195)
5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.
(Comma aggiunto dal comma 9 dell'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195)
6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
(Articolo aggiunto dall'art. 14, L. 28 dicembre 2005, n. 262)
(La Sezione V-bis, comprendente in origine l'art. 154-bis, è stata aggiunta dall'art. 14, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Successivamente il comma 8 dell'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195 ha così sostituito la rubrica della sezione V-bis e il comma 10 del medesimo art. 1 ha aggiunto nella stessa sezione l'art. 154-ter)

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