Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 144


SVOLGIMENTO DELLA SOLLECITAZIONE E DELLA RACCOLTA

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
(Alinea così modificato dalla lettera a) del comma 17 dell’art. 3, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
(Lettera così modificata dall'art. 3, comma 20, lettera a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)
2. La Consob può:
a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
(Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 17 dell’art. 3, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.
(Comma così sostituito dall'art. 3, comma 20, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)
3. [Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione].
(Comma abrogato dall'art. 3, comma 20, lettera c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)
4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.
(Comma così sostituito dall'art. 3, comma 20, lettera d), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)

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