Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 14


REQUISITI DI ONORABILITA'

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, nelle SIM e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle SICAV.
(Comma così modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
(Comma così modificato dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
3. Ai fini del comma 1 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
(Comma così modificato dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1.
(Comma così modificato dal numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
(Comma così modificato dal numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)

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