Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 136


SEZIONE III Deleghe di voto (DEFINIZIONI) (Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 12, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
a) «delega di voto», il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
b) «sollecitazione», la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
c) «promotore», il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.
(Lettera così modificata dal comma 15 dell’art. 3, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
(Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 13, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)

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