Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 134


AUMENTI DI CAPITALE

[1. Per le società con azioni quotate, il termine previsto dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile è ridotto alla metà.]
(Comma soppresso dall’ art. 20, comma 1, lett. bb), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)
[2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del capitale.
(Comma così sostituito dall'art. 9.70, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 14, D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)
[3. L'articolo 2441, ottavo comma, del codice civile si applica anche alle deliberazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione che prevedono l'offerta in sottoscrizione delle azioni ai dipendenti di società controllanti o controllate.]
(Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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